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Nuova classificazione ATECO 2025: i chiarimenti del Fisco

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, attiva dal 1° aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi (Agenzia delle entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E).

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale accedendo alla loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) o, per i titolari di partita IVA, tramite credenziali Entratel/Fisconline.

 

A partire dal 1° aprile 2025, dunque, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati,  oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Un esempio è la comunicazione necessaria per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

 

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la variazione dei dati dovrà essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere; in caso contrario, dovrà utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, come il modello AA5/6 o AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA9/12 per le persone fisiche e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

Written by:
Teleconsul Editore S.p.A.
Published on:
9 Aprile 2025

Archiviato in: NEWS|FISCO

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